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DECRETO
1° FEBBRAIO 1986
(G.U. n. 38 del 15 febbraio 1986)
Norme di sicurezza antincendio per la costruzione e l'esercizio
di autorimesse e simili.
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 1 della legge 13 maggio 1961, n. 469; Visto l'art. 2 della
legge 26 luglio 1965, n. 966; Visto l'art. 2 della legge 18 luglio 1980,
n. 406; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955,
n. 547; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982,
n. 577;
Rilevata la necessità di aggiornare le norme di sicurezza antincendi
per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili;
Viste le norme elaborate dal comitato centrale tecnico-scientifico per
la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
Visto l'art. 11 del citato decreto del Presidente della Repubblica 29
luglio 1982, n. 577.
Decreta:
Sono approvate le norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio
di autorimesse e simili, allegate al presente decreto. Sono pertanto abrogate
tutte le norme attualmente in vigore in materia.
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, addì 1° febbraio 1986
Il Ministro: SCALFARO
NOTA GENERALE: il testo riportato è coordinato con le seguenti
disposizioni
Lettera prot. 15620/4108 sott. 22 del 3 novembre 1986- (al Comando di
Pavia) - Oggetto: "Autorimesse suddivise in boxes miste o isolate
affacciantesi su spazio a cielo libero con numero di boxes e/o autoveicoli
superiore a nove (punto 2.3 del D.M. 1.2.86 - Voce n. 92 del D.M. 16.2.82)".
Lettera Circolare prot. 1800/4108 sott. 22 del 1 febbraio 1988- Oggetto:
"Autorimesse a box affacciantesi su spazio a cielo libero con un
numero di box superiore a nove"
Lettera Circolare prot. n. P1563/4108 sott. 28 del 29 agosto 1995 Oggetto:
"Decreto Ministeriale 1/2/1986 - Criteri per la concessione di deroghe
in via generale ai punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2"
Lettera prot. P138/4108 sott. 28 del 25 marzo 1998 (al Comando di Bergamo)
- Oggetto: "Criteri per la concessione di deroghe in via generale
ai punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2 - richiesta di chiarimenti"
Allegato
NORME DI SICUREZZA ANTINCENDI PER LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE AUTORIMESSE
E SIMILI
0. - DEFINIZIONI.
Ai fini delle presenti norme valgono le seguenti definizioni:
Altezza dei piani: è l'altezza libera interna tra pavimento e soffitto,
per i soffitti a volta l'altezza è determinata dalla media aritmetica
tra l'altezza del piano d'imposta e l'altezza massima all'intradosso della
volta, per i soffitti a cassettoni o comunque che presentano sporgenze
di travi, l'altezza è la media ponderale delle varie altezze riferite
alle superfici in pianta.
Autofficina o officina di riparazione autoveicoli: area coperta destinata
alle lavorazioni di riparazione e manutenzione di autoveicoli.
Autorimessa: area coperta destinata
esclusivamente al ricovero, alla sosta e alla manovra degli autoveicoli
con i servizi annessi. Non sono considerate autorimesse le tettoie aperte
almeno su due lati.
Autosalone o salone di esposizione autoveicoli: area coperta destinata
all'esposizione e alla vendita di autoveicoli.
Autosilo: volume destinato al ricovero alla sosta e alla manovra degli
autoveicoli, eseguita a mezzo di dispositivi meccanici.
Autoveicolo: veicolo o macchina muniti di motore a combustione interna.
Box: volume delimitato da strutture di resistenza al fuoco definita e
di superficie non superiore a 40 m2.
Capacità di parcamento: è data dal rapporto tra la superficie
netta del locale e la superficie specifica di parcamento.
Piano di riferimento: piano della
strada, via, piazza, cortile o spazio a cielo scoperto dal quale si accede.
Rampa: piano inclinato carrabile destinato a superare dislivelli.
Rampa aperta: è la rampa aerata almeno ad ogni piano, superiormente
o lateralmente, per un minimo del 30% della sua superficie in pianta con
aperture di aerazione affacciantisi su spazio a cielo libero oppure su
pozzi di luce o cave di superficie non inferiore a quella sopra definita
e a distanza non inferiore a m 3,5 da pareti, se finestrate, di edifici
esterni che si affacciano sulla stessa rampa.
Rampa a prova di fumo: rampa in vano costituente compartimento antincendio
avente accesso per ogni piano - mediante porte di resistenza al fuoco
almeno RE predeterminata e dotata di congegno per la chiusura automatica
in caso di incendio - da spazio scoperto o da disimpegno aperto per almeno
un lato su spazio scoperto.
Servizi annessi: officine di riparazione di parti meccaniche e di carrozzerie,
stazioni di lavaggio e di lubrificazione, esercizi di vendita di carburanti,
uffici, guardiania, alloggio custode.
Superficie specifica di parcamento: area necessaria alla manovra e al
parcamento di ogni autoveicolo.
1. - GENERALITÀ
1.0. Scopo.
Le presenti norme hanno per oggetto i criteri di sicurezza intesi a perseguire
la tutela dell'incolumità delle persone e la preservazione dei
beni contro i rischi di incendio e di panico nei luoghi destinati alla
sosta, al ricovero, all'esposizione e alla riparazione di autoveicoli.
I fini di cui sopra si intendono perseguiti con l'osservanza delle presenti
norme.
1.1. Classificazione.
1.1.0. Le autorimesse e simili possono essere di tipo:
a. isolate Situate in edifici esclusivamente destinati a tale uso ed eventualmente
adiacenti ad edifici destinati ad altri usi, strutturalmente e funzionalmente
separati da questi;
b. miste Tutte le altre.
1.1.1. In base all'ubicazione i
piani delle autorimesse e simili si classificano in:
a. interrati Con il piano di parcamento a quota inferiore a quello di
riferimento
b. fuori terra Con il piano di parcamento a quota non inferiore a quello
di riferimento.
Sono parimenti considerate fuori terra, ai fini delle presenti norme,
le autorimesse aventi piano di parcamento a quota inferiore a quello di
riferimento, purché l'intradosso del solaio o il piano che determina
l'altezza del locale sia a quota superiore a quella del piano di riferimento
di almeno 0,6 m e purché le aperture di aerazione abbiano altezza
non inferiore a 0,5 m.
1.1.2. In relazione alla configurazione
delle pareti perimetrali, le autorimesse e simili possono essere:
a. aperte Autorimesse munite di aperture perimetrali su spazio a cielo
libero che realizzano una percentuale di aerazione permanente non inferiore
al 60% della superficie delle pareti stesse e comunque superiore al 15%
della superficie in pianta.
b. chiuse Tutte le altre.
1.1.3. In base alle caratteristiche
di esercizio e/o di uso le autorimesse e simili si distinguono in:
a. sorvegliate Quelle che sono provviste di sistemi automatici di controllo
ai fini antincendi ovvero provviste di sistema di vigilanza continua almeno
durante l'orario di apertura;
b. non sorvegliate Tutte le altre
1.1.4. In base alla organizzazione degli spazi interni le autorimesse
e simili si suddividono in:
?
? a. - a box;
b. - a spazio aperto.
1.2.0. Le presenti norme si applicano alle autorimesse ed alle attività
indicate al precedente punto 1.0 di nuova istituzione o in caso di modifiche
che comportino variazioni di classificazione e di superficie, in più
o in meno, superiori al 20% della superficie in pianta o comunque eccedente
i 180 m2.
Per le autorimesse esistenti o in corso di esecuzione possono essere applicate
le disposizioni in vigore alla data del provvedimento amministrativo comunale
di autorizzazione a costruire. É in facoltà del richiedente
applicare le presenti norme anche per quelle esistenti.
Per le autorimesse con numero di autoveicoli non superiore a nove e per
quelle a box purché ciascuno di questi abbia accesso diretto da
spazio a cielo libero, si applicano le norme di sicurezza di cui al successivo
punto 2 anziché quelle di cui al punto 3.
L'indicazione circa il numero massimo di autoveicoli che si intendono
ricoverare deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la
responsabilità del titolare del diritto all'uso del locale, al
quale compete l'obbligo dell'osservanza delle norme di cui al punto 2.
2. - AUTORIMESSE AVENTI CAPACITÀ DI PARCAMENTO NON SUPERIORE
A NOVE AUTOVEICOLINOTA 1.
NOTA 1 (LETTERA-CIRC. prot. n. 1800/4108 del 01/02/1988- Le disposizioni
contenute nel punto 2 del D.M. 1 febbraio 1986 devono comunque essere
osservate sotto la responsabilità dei titolari delle attività,
fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali dei Vigili del
Fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto all'art. 14
del D. P. R. 29 luglio 1982, n. 577.
2.1. Autorimesse del tipo
misto con numero di veicoli non superiori a nove:
? le strutture portanti orizzontali e verticali devono essere almeno del
tipo R 60 e, se di separazione, almeno REI 60;
? le eventuali comunicazioni ammissibili con i locali a diversa destinazione,
facenti parte dell'edificio nel quale sono inserite, devono essere protette
con porte metalliche piene a chiusura automatica; sono comunque vietate
le comunicazioni con i locali adibiti a deposito o uso di sostanze esplosive
e/o infiammabili;
? la superficie di aerazione naturale complessiva deve essere non inferiore
a 1/30 della superficie in pianta del locale;
? l'altezza del locale deve essere non inferiore a 2 metri;
? l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture
almeno del tipo REI 30;
? ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso
di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta; l'aerazione può
avvenire anche tramite aperture sulla corsia di manovra, eventualmente
realizzate nel serramento di chiusura del box.
2.2. Autorimesse del tipo isolato con numero di autoveicoli non superiori
a nove:
? le strutture verticali e orizzontali devono essere realizzate con materiali
non combustibili;
? la superficie di aerazione naturale deve essere non inferiore a 1/30
della superficie in pianta;
? l'eventuale suddivisione interna in box deve essere realizzata con strutture
realizzate con materiali non combustibili;
? ogni box deve avere aerazione con aperture permanenti in alto e in basso
di superficie non inferiore a 1/100 di quella in pianta: l'aerazione può
avvenire anche con aperture sulla corsia di manovra.
L'altezza del locale non deve essere inferiore a 2 m.
2.3. Autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo
libero anche con numero di box superiore a nove NOTA 2.
Tali autorimesse devono essere realizzate come da punto 2.1 se miste e
2.2 se isolate.
NOTA 2 (LETTERA-CIRC. prot. n. 1800/4108 del 01/02/1988 Al punto 2 del
D.M. 1 febbraio 1986 sono indicate le norme di sicurezza antincendi per
le "Autorimesse aventi capacità di parcamento non superiore
a nove autoveicoli"; tra queste, al punto 2.3, sono specificate le
"autorimesse miste o isolate a box affacciantesi su spazio a cielo
libero anche con numero di box superiore a nove". Dalle suddette
disposizioni legislative si evince chiaramente che le autorimesse in oggetto,
purché ciascun box abbia accesso diretto da spazio a cielo libero,
come indicato al penultimo comma del punto 1.2.0 del D.M. 1 febbraio 1986
già citato, non rientrano nel punto 92 del D.M. 16 febbraio 1982.
Le disposizioni contenute nel punto 2 del D.M. 1 febbraio 1986 devono
comunque essere osservate sotto la responsabilità dei titolari
delle attività, fatta salva la possibilità dei Comandi Provinciali
dei Vigili del Fuoco di effettuare sopralluoghi di controllo come previsto
all'art. 14 del D. P. R. 29 luglio 1982, n. 577.
2.4. Nelle autorimesse a box, purché di volume netto per ogni box
non inferiore a 40 m3 è consentito l'utilizzo di dispositivi di
sollevamento per il ricovero di non più di due autoveicoli.
3. - AUTORIMESSE AVENTI CAPACITÀ DI PARCAMENTO SUPERIORE
A NOVE AUTOVEICOLI
3.0. Non è consentito destinare ad autorimessa locali situati oltre
il sesto piano interrato e il settimo fuori terra.
3.1. Isolamento.
Ai fini dell'isolamento le autorimesse devono essere separate da edifici
adiacenti con strutture di tipo non inferiore a REI 120. É consentito
che tali strutture siano di tipo non inferiore a REI 90 se l'autorimessa
è protetta da impianto fisso di spegnimento automatico.
Le aperture dei locali ad uso autorimessa non protetti da impianto fisso
di spegnimento automatico, non devono essere direttamente sottostanti
ad aperture di locali destinati ad attività di cui ai punti 83,
84, 85, 86 e 87 del decreto ministeriale 16 febbraio 1982.
3.2. Altezza dei piani.
L'altezza dei piani non può essere inferiore NOTA 3 a 2,4 m con
un minimo di 2 m sotto trave. Per gli autosilo è consentita un'altezza
di 1,8 m.
NOTA 3 (Lettera-Circolare prot. P1563/4108 del 29 agosto 1995 - Allegato
I) Per autorimesse private, sino a 40 autovetture, ed ubicate non oltre
il 1° interrato, è consentito che l'altezza del piano sia inferiore
a ml 2,40 con un minimo di ml 2,00, a condizione che:
a) l'autorimessa sia dotata di un sistema di ventilazione naturale con
aperture di aerazione prive di serramenti e di superficie non inferiore
ad 1/20 della superficie in pianta dell'autorimessa. Almeno il 50% della
suddetta superficie di ventilazione deve essere ricavata su pareti contrapposte;
b) l'altezza minima di ml 2,00 deve essere rispettata nei confronti di
qualsiasi sporgenza dall'intradosso del solaio di copertura, compresi
eventuali impianti e tubazioni a soffitto;
c) il percorso massimo per raggiungere le uscite deve essere non superiore
a ml 30. Tale lunghezza deve essere osservata anche per le autorimesse
di cui al punto 3.10.6, 2° capoverso.
3.3. Superficie specifica di parcamento.
La superficie specifica di parcamento non può essere inferiore
a:
20 m2 per autorimesse non sorvegliate;
10 m2 per autorimesse sorvegliate e autosilo.
Nelle autorimesse a box purché di volume netto, per ogni box, non
inferiore a 40 m3 è consentito l'utilizzo di dispositivi di sollevamento
per il ricovero di non più di due autoveicoli.
3.4. Fino a quando non saranno state emanate le norme sulla resistenza
al fuoco degli elementi costruttivi previsti dalla legge 2 febbraio 1974,
n. 64, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni:
3.4.1. Strutture dei locali. I locali destinati ad autorimessa devono
essere realizzati con strutture non separanti non combustibili di tipo
R 90.
Le strutture di separazione con altre parti dello stesso edificio devono
essere di tipo non inferiore a REI 90 e per gli autosili non inferiore
a REI 180.
Le strutture di separazione con locali di edifici destinati ad attività
di cui ai punti 24, 25, 51, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 87,
89, 90 e 91 di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 devono essere
almeno di tipo REI 180.
Per le autorimesse di tipo isolato e gli autosilo le strutture orizzontali
e verticali non di separazione possono essere non combustibili
3.5. Comunicazioni.
3.5.1. Le autorimesse e simili non possono avere comunicazioni con locali
destinati ad attività di cui al punto 77 del decreto ministeriale
16 febbraio 1982.
3.5.2. Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo
interrato possono comunicare con locali di attività ad altra destinazione
non elencate nel decreto ministeriale 16 febbraio 1982 e/o fabbricati
di civile abitazione e di altezza antincendi non superiore a 32 m a mezzo
di aperture con porte di tipo almeno RE 120 munite di congegno di autochiusura.
Le autorimesse private fino a quindici autovetture possono comunicare
con locali di abitazione di edifici di altezza inferiore a 24 m a mezzo
aperture munite di porte metalliche piene dotate di congegno di autochiusura.
Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato
possono comunicare con locali destinati ad altra attività attraverso
disimpegno, anche non aerato, avente porte di tipo almeno RE 60 munite
di congegno di autochiusura con esclusione dei locali destinati ad attività
di cui ai punti 1, 2 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 41, 45, 51, 75, 76,
78, 79, 80, 83, 84, 86, 87, 89, 90 e 91 del decreto ministeriale 16 febbraio
1982.
Le autorimesse fino a quaranta autovetture e non oltre il secondo interrato
possono comunicare attraverso filtri, come definiti dal decreto ministeriale
30 novembre 1983, con locali destinati a tutte le altre attività
con l'esclusione di quelle di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5,7, 10, 12, 13,
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
33, 34, 41, 45, 75, 76, 78, 79 e 80.
3.5.3. Le autorimesse possono comunicare attraverso filtri come definito
dal decreto ministeriale 30 novembre 1983 con locali destinati ad attività
di cui al decreto ministeriale 16 febbraio 1982 con l'esclusione delle
attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 14, 15,
16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
35, 41, 45, 75, 76, 78, 79, 80 e 83.
3.5.4. Gli autosilo non possono avere comunicazione con altri locali.
3.6. Sezionamenti:
3.6.1. Compartimentazione. Le autorimesse devono essere suddivise, di
norma, per ogni piano, in compartimenti di superficie non eccedente quelle
indicate nella seguente tabella:
Fuori Terra Sotterranee
Miste Isolate Miste Isolate
Aperte Chiuse Aperte Chiuse Aperte Chiuse Aperte Chiuse
Terra 7.500 5.000 10.000 7.500 - - - -
Primo 5.500 3.500 7.500 5.500 5.000 2.500 7.000 3.000
Secondo 5.500 3.500 7.500 5.500 3.500 2.000 5.500 2.500
Terzo 3.500 2.500 5.500 3.500 2.000 1.500 3.500 2.000
Quarto 3.500 2.500 5.500 3.500 1.500 - 2.500 1.500
Quinto 2.500 - 5.000 2.500 1.500 - 2.000 1.500
Sesto 2.500 - 5.000 - 1.500 - 2.000 1.500
Settimo 2.000 - 4.000 - - - - -
Un compartimento può essere anche costituito da più piani
di autorimessa, a condizione che la superficie complessiva sia non superiore
al 50% di quella risultante dalla somma delle superfici massime consentite
per i singoli piani della precedente tabella e che la superficie del singolo
piano non sia eccedente quella consentita da quello più elevato
per le autorimesse sotterranee o più basso per quelle fuori terra
né che le singole superfici per piano eccedano il 75% di quelle
previste dalla tabella.
Limitatamente alle autorimesse situate al piano terra, primo e secondo
interrato e primo, secondo, terzo e quarto fuori terra chiuse, le superfici
indicate possono raddoppiarsi in presenza di impianti fissi di spegnimento
automatico oltre il secondo interrato e oltre il quarto piano fuori terra
le autorimesse chiuse devono sempre essere protette da impianto fisso
di spegnimento automatico.
Limitatamente alle autorimesse fuori terra aperte sino al quinto piano
fuori terra le superfici indicate possono essere triplicate in presenza
di impianti fissi di spegnimento automatico. Oltre il quinto piano dette
autorimesse devono essere sempre protette da tali impianti.
Le pareti di suddivisione fra i compartimenti devono essere realizzate
con strutture di tipo almeno REI 90; è consentito realizzare, attraverso
le pareti di suddivisione, aperture di comunicazione munite di porte almeno
REI 90, a chiusura automatica in caso di incendio.
3.6.2. I passaggi tra i piani dell'autorimessa, le rampe pedonali, le
scale, gli ascensori, gli elevatori, devono essere esterni o racchiusi
in gabbie realizzate con strutture non combustibili di tipo almeno REI
120 e muniti di porte di tipo almeno REI 120 provviste di autochiusura.
3.6.3. Le corsie di manovra devono consentire il facile movimento degli
autoveicoli e devono avere ampiezza non inferiore NOTA 4 a 4,5 m e a 5
m nei tratti antistanti i box, o posti auto, ortogonali alla corsia.
NOTA 4 (Lettera-Circolare prot. P1563/4108 del 29 agosto 1995 - Allegato
1) Nel caso in cui le corsie di manovra risultino di larghezza inferiore
al minimo prescritto, è ammesso che le corsie stesse, per tratti
limitati, abbiano larghezza non inferiore a ml 3,00 a condizione che sia
installata apposita segnaletica che evidenzi i restringimenti di corsia,
integrata, in corrispondenza dei cambi di direzione delle corsie stesse,
da idonei sistemi ottici (p.e. specchi parabolici).
3.7. Accessi.
3.7.0. Ingressi. Gli ingressi alle autorimesse devono essere ricavati
su pareti attestate su vie, piazze pubbliche o private, o su spazi a cielo
scoperto. Se l'accesso avviene tramite rampa, si considera ingresso l'apertura
in corrispondenza dell'inizio della rampa coperta.
3.7.1. Per gli autosilo deve essere previsto un locale per il ricevimento
degli autoveicoli. Tale locale di dimensioni minime 4,5 x 5,5 m deve avere
le stesse caratteristiche costruttive dell'autosilo.
3.7.2. Rampe NOTA 5. Ogni compartimento deve essere servito NOTA 6 da
almeno una coppia di rampe a senso unico di marcia di ampiezza ciascuna
non inferiore a 3 m o da una rampa a doppio senso di marcia di ampiezza
non inferiore a 4,5 m.
Per le autorimesse sino a quindici autovetture è consentita una
sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m.
Diversi compartimenti, realizzati anche su più piani, possono essere
serviti da unica rampa o da unica coppia di rampe a senso unico di marcia
come sopra descritto purché le rampe siano aperte a prova di fumo.
Le rampe non devono avere pendenza superiore al 20% con un raggio minimo
di curvatura misurato sul filo esterno della curva non inferiore a 8,25
m per le rampe a doppio senso di marcia e di 7 m per rampe a senso unico
di marcia.
NOTA 5 (Lettera-Circolare prot. P1563/4108 del 29 agosto 1995 - Allegato
I)
AUTORIMESSE SENZA RAMPA CON ACCESSO DA MONTAUTO
Nel caso di autorimesse interrate, con capacità di parcamento non
superiore a 30 autoveicoli, e consentito che l'accesso avvenga da montauto
alle seguenti condizioni:
- il locale per il ricevimento degli autoveicoli annesso al montauto sia
ubicato su spazio scoperto; qualora non sia garantito tale requisito il
locale ricevimento sia di tipo protetto con stesse caratteristiche del
vano montauto;
- il vano montauto sia protetto rispetto all'area destinata a parcheggio
con strutture di separazione REI 90 e porte di caratteristiche non inferiori
a RE 90;
- il sistema del montauto sia dotato di dispositivo ausiliario automatico
per l'alimentazione di energia elettrica in caso di mancanza di energia
di rete; il relativo generatore abbia potenza sufficiente per l'alimentazione
di tutti gli impianti di sicurezza;
- l'autorimessa sia dotata di impianto di illuminazione di emergenza con
autonomia di almeno 30 minuti;
- la movimentazione degli automezzi nel vano montauto avvenga senza persone
a bordo;
- sia esposto all'esterno, in corrispondenza del vano di caricamento in
luogo idoneo e facilmente visibile, il regolamento di utilizzazione dell'impianto,
con le limitazioni e prescrizioni di esercizio;
- l'area destinata al parcamento degli autoveicoli sia dotata di impianto
fisso di spegnimento automatico del tipo a pioggia (sprinkler).
NOTA 6 (Lettera-Circolare prot.
P1563/4108 del 29 agosto 1995 - Allegato I) AMPIEZZA DELLE RAMPE
Per autorimesse oltre 15 e sino a 40 autovetture è consentita una
sola rampa di ampiezza non inferiore a ml 3,00, a condizione che venga
installato un impianto semaforico idoneo a regolare il transito sulla
rampa medesima a senso unico alternato.
3.8. Pavimenti.
3.8.0. Pendenza. I pavimenti devono avere pendenza sufficiente per il
convogliamento in collettori delle acque e la loro raccolta in un dispositivo
per la separazione di liquidi infiammabili dalle acque residue.
3.8.1. La pavimentazione deve essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli
ed impermeabili.
3.8.2. Spandimento di liquidi. Le soglie dei vani di comunicazione fra
i compartimenti e con le rampe di accesso devono avere un livello lievemente
superiore (3-4 cm) a quello dei pavimenti contigui per evitare spargimento
di liquidi da un compartimento all'altro.
3.9. Ventilazione.
3.9.0. Ventilazione naturale. Le autorimesse devono essere munite di un
sistema di aerazione naturale costituito da aperture ricavate nelle pareti
e/o nei soffitti e disposte in modo da consentire un efficace ricambio
dell'aria ambiente, nonché lo smaltimento del calore e dei fumi
di un eventuale incendio.
Al fine di assicurare una uniforme ventilazione dei locali, le aperture
di aerazione devono essere distribuite il più possibile uniformemente
e a distanza reciproca non superiore a 40 m.
3.9.1. Superficie di ventilazione. Le aperture di aerazione naturale devono
avere una superficie non inferiore ad 1/25 della superficie in pianta
del compartimento. Nei casi nei quali non è previsto l'impianto
di ventilazione meccanica di cui al successivo punto, una frazione di
tale superficie - non inferiore a 0,003 m2 per metro quadrato di pavimento
- deve essere completamente priva di serramenti.
Il sistema di ventilazione deve essere indipendente per ogni piano. Per
autorimesse sotterranee la ventilazione può avvenire tramite intercapedini
e/o camini; se utilizzata la stessa intercapedine, per consentire l'indipendenza
della ventilazione per piano si può ricorrere al sezionamento verticale
o all'uso di canalizzazioni di tipo "shunt".
Per le autorimesse suddivise in box l'aerazione naturale deve essere realizzata
per ciascun box. Tale aerazione può essere ottenuta con canalizzazioni
verso l'esterno o con aperture anche sulla corsia di manovra prive di
serramenti e di superficie non inferiore ad 1/100 di quella in pianta
del box stesso.
3.9.2. Ventilazione meccanica. Il sistema di aerazione naturale deve essere
integrato con un sistema di ventilazione meccanica nelle autorimesse sotterranee
aventi numero di autoveicoli per ogni piano superiore a quello riportato
nella seguente tabella.
Numero autoveicoli nelle autorimesse sotterranee:
PRIMO PIANO 125
SECONDO PIANO 100
TERZO PIANO 75
OLTRE IL TERZO PIANO 50
Per le autorimesse fuori terra di tipo chiuso il sistema di aerazione
naturale va integrato con impianto di aerazione meccanica nei piani aventi
numero di autoveicoli superiori a 250.
3.9.3. Ventilazione meccanica. Caratteristiche. La portata dell'impianto
di ventilazione meccanica deve essere non inferiore a tre ricambi orari.
Tal sistema di ventilazione meccanica deve essere indipendente per ogni
piano ed azionato con comando manuale o automatico, da ubicarsi in prossimità
delle uscite.
L'impianto deve essere azionato nei periodi di punta individuati dalla
contemporaneità della messa in moto di un numero di veicoli superiore
ad 1/3 o dalla indicazione di miscele pericolose segnalate da indicatori
opportunamente predisposti.
L'impianto di ventilazione meccanica può essere sostituito da camini
indipendenti per ogni piano o di tipo a "shunt" aventi sezione
non inferiore a 0,2 m2 per ogni 100 m2 di superficie.
I camini devono immettere nell'atmosfera, a quota superiore alla copertura
del fabbricato.
Nelle autorimesse di capacità superiore a cinquecento autoveicoli
deve essere installato un doppio impianto di ventilazione meccanica, per
l'immissione e per l'estrazione, comandato manualmente da un controllore
sempre presente, o automaticamente da apparecchiature di rivelazione continua
di miscele infiammabili di CO.
Il numero e l'ubicazione degli indicatori di CO e di miscele infiammabili
devono essere scelti opportunamente in funzione della superficie e della
geometria degli ambienti da proteggere e delle condizioni locali della
ventilazione naturale; comunque il loro numero non può essere inferiore
a due per ogni tipo di rivelazione. Gli indicatori devono essere inseriti
in sistemi di segnalazione di allarme e, ove necessario, di azionamento
dell'impianto di ventilazione.
Il sistema deve entrare in funzione quando:
a un solo indicatore rivela valori istantanei delle concentrazioni di
CO superiore a 100 p.p.m;
b due indicatori simultaneamente rivelano valori istantanei delle concentrazioni
di CO superiori a 50 p.p.m;
c uno o più indicatori rivelano valori delle concentrazioni di
miscele infiammabili eccedenti il 20% del limite inferiore di infiammabilità.
Per le autorimesse aventi numero
di autoveicoli inferiore a cinquecento è sufficiente l'installazione
di indicatori di miscele infiammabili.
3.9.4. Negli autosilo fuori terra deve essere prevista un'aerazione naturale
pari ad 1 m2 ogni 200 m3 di volume. In quelli interrati deve, invece,
prevedersi una ventilazione meccanica pari ad almeno tre ricambi ora ed
un impianto di smaltimento dei fumi con camini di superfici pari al 2%
delle superfici di ogni piano, convogliata a m 1 oltre la copertura degli
edifici compresi nel raggio di m 10 dai camini stessi.
3.10. Misure per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza.
3.10.0. Densità di affollamento.
La densità di affollamento va calcolata in base alla ricettività
massima: ai fini del calcolo, essa non dovrà comunque essere mai
considerata inferiore ad una persona per ogni 10 m2 di superficie lorda
di pavimento (0,1 persone/m2) per le autorimesse non sorvegliate e una
persona per ogni 100 m2 di superficie lorda di pavimento (0,01 persone/m2)
per le autorimesse sorvegliate.
3.10.1. Capacità di deflusso:
1) 50 per il piano terra;
2) 37,5 per i primi tre piani sotterranei o fuori terra;
3) 33 per i piani oltre il terzo fuori terra o interrato.
3.10.2. Vie di uscita. Le autorimesse
devono essere provviste di un sistema organizzato di vie di uscita per
il deflusso rapido e ordinato degli occupanti verso l'esterno o in luogo
sicuro in caso di incendio o di pericolo di altra natura.
Per le autorimesse interrate le vie di uscita possono terminare sotto
grigliati dotati di congegni di facile apertura dall'interno.
3.10.3. Dimensionamento delle vie di uscita. Le vie di uscita devono essere
dimensionate in funzione del massimo affollamento ipotizzabile sulla base
di quanto specificato in 3.10.0. e 3.10.1. .
3.10.4. Larghezza delle vie di uscita. La larghezza delle vie di uscita
deve essere multipla del modulo di uscita e non inferiore a due moduli
(1,2 m). Nel caso di due o più uscite, è consentito che
una uscita abbia larghezza inferiore a quella innanzi stabilita e comunque
non inferiore a 0,6 m.
La misurazione della larghezza delle uscite va eseguita nel punto più
stretto dell'uscita.
La larghezza totale delle uscite (per ogni piano) è determinata
dal rapporto fra il massimo affollamento ipotizzabile e la capacità
di deflusso.
Nel computo della larghezza delle uscite sono conteggiati anche gli ingressi
carrabili.
3.10.5. Ubicazione delle uscite. Le uscite sulla strada pubblica o in
luogo sicuro devono essere ubicate in modo da essere raggiungibili con
percorsi inferiori a 40 m o 50 se l'autorimessa è protetta da impianto
di spegnimento automatico.
3.10.6. Numero delle uscite NOTA 7. Il numero delle uscite non deve essere
(per ogni piano) inferiore a due. Tali uscite vanno poste in punti ragionevolmente
contrapposti.
Per autorimesse ad un solo piano e per le quali il percorso massimo di
esodo è inferiore a 30 m il numero delle uscite può essere
ridotto ad uno, costituita anche solo dalla rampa di accesso purché
sicuramente fruibile ai fini dell'esodo.
NOTA 7 Vedere anche nota all'art. 3.2.
3.10.7. Scale - Ascensori. Per le autorimesse situate in edifici aventi
altezza antincendi maggiore di 32 m le scale e gli ascensori devono essere
a prova di fumo, mentre per le autorimesse situate in edifici di altezza
antincendi inferiore a 32 m sono ammesse scale ed ascensori di tipo protetto.
3.10.8. L'autosilo deve essere provvisto di scale a prova di fumo raggiungibili
con percorrenze interne non superiori a 60 m. Tali scale devono essere
raggiungibili dalle singole celle prevedendo passaggi liberi, sul lato
opposto dell'ingresso macchina, di almeno 90 cm oltre l'ingombro degli
autoveicoli.
4. - IMPIANTI TECNOLOGICI.
4.1. Impianti di riscaldamento.
Il riscaldamento delle autorimesse può essere realizzato con:
? radiatori aerotermi alimentati ad acqua calda, surriscaldata o vapore;
? impianti ad aria calda: è ammesso il ricircolo dell'aria ambiente
se l'autorimessa è destinata al ricovero di soli autoveicoli del
tipo Diesel;
? generatori ad aria calda a scambio diretto, è ammessa l'installazione
dei generatori all'interno dell'autorimessa se questa è destinata
al ricovero di soli autoveicoli di tipo Diesel.
5. - IMPIANTI ELETTRICI.
5.1. Nei locali destinati ad autorimessa, alla vendita, alla riparazione
di autoveicoli, gli impianti e le apparecchiature elettriche devono essere
realizzate in conformità di quanto stabilito dalla legge 1°
marzo 1968, n. 186.
5.2. Le autorimesse di capacità superiore a trecento autoveicoli
e autosilo, devono essere dotate di impianti di illuminazione di sicurezza
alimentati da sorgente di energia indipendente da quella della rete di
illuminazione normale. In particolare, detti impianti di illuminazione
di sicurezza devono avere le seguenti caratteristiche:
1. inserimento automatico ed immediato non appena venga a mancare l'illuminazione
normale
2. intensità di illuminazione necessaria allo svolgimento delle
operazioni di sfollamento e comunque non inferiore a 5 lux.
6. - MEZZI ED IMPIANTI DI PROTEZIONE ED ESTINZIONE DEGLI INCENDI.
6.1. Impianti idrici antincendio.
6.1.0. Caratteristiche. Nelle autorimesse
fuori terra ed al primo interrato di capacità superiore a cinquanta
autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni cinquanta
autoveicoli o frazione.
In quelle oltre il primo interrato di capacità superiore a trenta
autoveicoli deve essere installato come minimo un idrante ogni trenta
autoveicoli o frazione.
Le installazioni dovranno essere eseguite con le modalità appresso
indicate.
Gli impianti idrici antincendio devono essere costituiti da una rete di
tubazioni preferibilmente ad anello, con montanti disposti nelle gabbie
delle scale o delle rampe; da ciascun montante, in corrispondenza di ogni
piano dell'autorimessa, deve essere derivata con tubazione di diametro
interno non inferiore a DN 40 un idrante UNI 45 presso ogni uscita.
Le autorimesse oltre il secondo interrato e quelle oltre il quarto fuori
terra, se chiuse, e oltre il quinto piano fuori terra, se aperte, e gli
autosilo, devono essere sempre protette da impianto fisso di spegnimento
automatico.
6.1.1. Custodia degli idranti. La custodia deve essere installata in un
punto ben visibile. Deve essere munita di sportello in vetro trasparente,
deve avere larghezza ed altezza non inferiore rispettivamente a 0,35 m
e 0,55 m ed una profondità che consenta di tenere, a sportello
chiuso, manichette e lancia permanentemente collegate.
6.1.2. Tubazione flessibile e lance. La tubazione flessibile deve essere
costituita da un tratto di tubo, di tipo approvato, di lunghezza che consenta
di raggiungere col getto ogni punto dell'area protetta.
6.1.3. Tubazioni fisse. La rete idrica deve essere eseguita con tubi di
ferro zincato o materiali equivalenti protetti contro il gelo e deve essere
indipendente dalla rete dei servizi sanitari.
6.1.4. Gli impianti devono avere caratteristiche idrauliche tali da garantire
al bocchello della lancia, nelle condizioni sfavorevoli di altimetria
e di distanza, una portata non inferiore a 120 litri al minuto primo e
una pressione di almeno 2 bar. L'impianto deve essere dimensionato per
una portata totale determinata considerando la probabilità di contemporaneo
funzionamento del 50 % degli idranti e, per ogni montante, degli idranti
di almeno due piani.
6.1.5. Alimentazione dell'impianto. L'impianto deve essere alimentato
normalmente dall'acquedotto cittadino. Può essere alimentato anche
da riserva idrica costituita da un serbatoio con apposito impianto di
pompaggio idoneo a conferire in permanenza alla rete le caratteristiche
idrauliche di cui al precedente punto. Tale soluzione dovrà essere
sempre adottata qualora l'acquedotto cittadino non garantisca con continuità,
nelle 24 ore, l'erogazione richiesta.
6.1.6. Collegamento dei mezzi dei vigili del fuoco. L'impianto deve essere
tenuto costantemente sotto pressione e munito di attacco per il collegamento
dei mezzi dei vigili del fuoco, da installarsi in un punto ben visibile
e facilmente accessibile ai mezzi stessi.
6.1.7. Capacità della riserva idrica. La riserva idrica deve avere
una capacità tale da assicurare il funzionamento dell'impianto
per 30 minuti primi alle condizioni di portata e di pressione prescritte
in precedenza.
6.1.8. Gli impianti fissi di spegnimento automatico devono essere del
tipo a pioggia (sprinkler) con alimentazione ad acqua oppure del tipo
ad erogatore aperto per erogazione di acqua/schiuma.
6.2. Mezzi di estinzione portatili.
Deve essere prevista l'installazione di estintori portatili di "tipo
approvato" per fuochi delle classi "A", "B" e
"C" con capacità estinguente non inferiore a "21
A" e "89 B".
Il numero di estintori deve essere il seguente: uno ogni cinque autoveicoli
per i primi venti autoveicoli; per i rimanenti, fino a duecento autoveicoli,
uno ogni dieci autoveicoli; oltre duecento, uno ogni venti autoveicoli.
Gli estintori devono essere disposti presso gli ingressi o comunque in
posizione ben visibile e di facile accesso.
7. - AUTORIMESSE SULLE TERRAZZE NOTA 8 E ALL'APERTO SU SUOLI PRIVATI.
NOTA 8 (Lettera prot. n. 15620/4108 del 03/11/1986)
Le autorimesse miste o isolate (a box affacciantesi su spazio a cielo
libero) ed i parcheggi all'aperto o su terrazze non sono soggetti ai controlli
di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei Vigili del
Fuoco. Le disposizioni contenute rispettivamente ai punti 2, 3 e 7 del
D.M. 1 febbraio 1986 devono comunque essere osservate sotto la responsabilità
dei titolari delle attività, fatta salva la possibilità
dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco di effettuare sopralluoghi
di controllo come previsto all'art. 14 del D.P.R. 29 luglio 1982, n°
577.
7.1. Devono essere isolate mediante interposizione di spazi scoperti di
larghezza non inferiore a 1,5 m lungo i lati ove affacciano le aperture
di fabbricati perimetrali.
7.2. Pavimenti.
7.2.0. Pendenze. Per le autorimesse ubicate sulle terrazze i pavimenti
devono avere le caratteristiche di cui al punto 3.8.0. .
7.2.1. Pavimentazione. Per le autorimesse ubicate sulle terrazze la pavimentazione
deve essere realizzata con materiali antisdrucciolevoli e impermeabili.
7.3. Misure per lo sfollamento in caso di emergenza.
Le autorimesse ubicate sulle terrazze devono essere provviste di scale
raggiungibili con percorsi inferiori a 80 m. atte ad assicurare il deflusso
delle persone verso luoghi sicuri in caso di incendio o di pericolo di
altra natura.
7.4. Impianti idrici antincendio.
Per le autorimesse sulle terrazze deve essere installato come minimo un
idrante ogni cento autoveicoli o frazione
8. SERVIZI ANNESSI.
8.1. Generalità.
E' consentito destinare parti della superficie dei locali delle autorimesse
a:
? a. officine di riparazione annesse;
b. stazione di lavaggio e lubrificazione;
c. uffici, guardianie, alloggio custode.
8.1.0. Officine di riparazione. Le officine di riparazione annesse con
lavorazione a freddo possono essere situate all'interno dell'autorimessa,
possibilmente in locali separati, con porte di comunicazione metalliche
piene.
La superficie occupata dalle officine annesse non può comunque
essere superiore al 20% della superficie dell'autorimessa.
Le officine annesse possono essere ubicate al piano terra, primo piano
sotterraneo o ai piani fuori terra.
Le officine di riparazione annesse con lavorazioni che prevedono l'uso
di fiamme libere o di sostanze infiammabili, purché limitate ad
un solo posto di saldatura e di verniciatura, possono essere situate all'interno
delle autorimesse, alle seguenti condizioni:
a) devono essere ubicate al piano terra;
b) devono essere separate con porte di tipo almeno REI 30 e avere anche
un accesso indipendente dall'autorimessa;
c) devono essere provviste di impianto di ventilazione locale sul posto
di verniciatura;
d) le operazioni di saldatura non possono essere eseguite in contemporaneità
con le operazioni di verniciatura, a meno che, per questa ultima operazione
sia predisposta apposita cabina ermeticamente chiusa e con aerazione indipendente;
e) la vernice, per un quantitativo massimo di 50 kg, deve essere conservata
in recipienti chiusi, in apposito armadietto metallico.
8.1.1. Stazione di lavaggio e lubrificazione. Le stazioni di lavaggio
e lubrificazione possono essere situate all'interno delle autorimesse.
I lubrificanti, in recipienti chiusi, per un quantitativo massimo di 2
m3, devono essere depositati in apposito locale, munito di porta metallica
e soglia di accesso rialzata di 0,2 m.
8.1.2. Uffici - Guardiania - Alloggi custode. E' consentita l'ubicazione
di uffici e guardianie all'interno delle autorimesse provvisti anche di
accessi indipendenti da quelli delle autorimesse stesse. L'alloggio del
custode dovrà essere completamente isolato dai locali dell'autorimessa,
salvo eventualmente un collegamento tramite porta di tipo REI 60.
9. - AUTOSALONI.
Per gli autosaloni o saloni di esposizione devono essere applicate le
presenti norme quando il numero di autoveicoli sia superiore a trenta.
10. - NORME DI ESERCIZIO.
10.1. Nell'autorimessa è vietato:
a. usare fiamme libere salvo quanto previsto in 8.1.0;
b. depositare sostanze infiammabili o combustibili, salvo quanto previsto
in 8.1.0 e 8.1.1;
c. eseguire riparazioni o prove di motori, salvo quanto previsto in 8.1.0;
d. parcheggiare autoveicoli con perdite anormali di carburanti o lubrificanti.
10.2. Entro l'autorimessa è
proibito fumare. Tale divieto deve essere scritto a caratteri ben visibili.
10.3. Nelle autorimesse si applicano
le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 524 (Gazzetta Ufficiale
n. 218 del 10 agosto 1982) espressamente finalizzate alla sicurezza antincendi.
10.4. Negli autosilo non è
consentito l'accesso alle persone non addette. L'autoveicolo deve essere
consegnato al personale addetto che provvede alla successiva riconsegna
in prossimità dell'ingresso.
10.5. I pavimenti devono essere
periodicamente lavati e i sistemi di raccolta delle acque di lavaggio
devono essere ispezionati e puliti.
10.6. Il parcamento di autoveicoli
alimentati a gas avente densità superiore a quella dell'aria è
consentito soltanto nei piani fuori terra non comunicanti con piani interrati.
10.7. Al fine del mantenimento
dell'affidabilità degli impianti di rivelazione e spegnimento dovrà
essere previsto il loro controllo almeno ogni sei mesi da parte di personale
qualificato.
11. - NORME TRANSITORIE.
Per le autorimesse esistenti alla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale 20 novembre 1981 è consentito che ogni compartimento
sia servito da una sola rampa di ampiezza non inferiore a 3 m purché
munita di dispositivo per la sua utilizzazione a senso unico.
12. - DEROGHE. NOTA 9, NOTA 10
Qualora per particolari ragioni di carattere tecnico o per speciali esigenze
di servizio non fosse possibile adottare qualcuna delle prescrizioni prima
indicate, il Ministero dell'interno NOTA 11 sentita la commissione consultiva
per le sostanze esplosive ed infiammabili, si riserva la facoltà
di concedere deroghe sempre che l'adozione di particolari accorgimenti
tecnici possa conferire alle autorimesse un grado di sicurezza non inferiore
a quello ottenibile con l'attuazione integrale delle presenti norme.
NOTA 9 Vedere note agli artt. 3.2, 3.6.3 e 3.7.2.
NOTA 10 (Lettera Isp. Reg.le Lombardia
prot. n. 11679 VII 2/1 Q/0202 del 16 gennaio 1998, con la quale concorda
il Ministero con nota P138/4108 sott. 28 del 25 marzo 1998): "I criteri
per la concessione di deroghe in via generale ai punti 3.2, 3.6.3 e 3.7.2
del D.M. 01.02.1986, emanati con L.C. n. P1563/4108 del 29.08.1995, sono
da applicarsi nei casi previsti dal punto 12 del citato D.M. 01.02.86,
indipendentemente dalla preesistenza dell'autorimessa."
NOTA 11 Il procedimento di deroga
è stato modificato dall'art. 6 del D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37
che si riporta di seguito:
"D.P.R. 37/98 - Art. 6 - Procedimento di deroga
1. Qualora gli insediamenti o gli impianti sottoposti a controllo di prevenzione
incendi e le attività in essi svolte presentino caratteristiche
tali da non consentire l’integrale osservanza della normativa vigente,
gli interessati, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui
all’articolo 1, comma 4, possono presentare al comando domanda motivata
per la deroga al rispetto delle condizioni prescritte.
2. Il comando esamina la domanda e, con proprio motivato parere, la trasmette
entro trenta giorni dal ricevimento, all’ispettorato regionale dei
vigili del fuoco. L’ispettore regionale, sentito il comitato tecnico
regionale di prevenzione incendi di cui all’articolo 20(vedi punto
· riportato più sotto) del decreto del Presidente della
Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, si pronuncia entro sessanta giorni
dalla ricezione, dandone contestuale comunicazione al comando ed al richiedente.
3. L’ispettore regionale dei vigili del fuoco trasmette ai competenti
organi tecnici centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco i dati
inerenti alle deroghe esaminate per la costituzione di una banca dati,
da utilizzare per garantire i necessari indirizzi e l ’uniformità
applicativa nei procedimenti di deroga."
· "D.P.R. 577/82 – Art. 20 (Comitato tecnico regionale
o interregionale per la prevenzione incendi) Presso l’ufficio dell’ispettore
regionale o interregionale è istituito, con decreto del Ministro
dell’interno, un comitato tecnico regionale o interregionale per
la prevenzione incendi, con il compito di esprimere pareri sui progetti
delle installazioni o impianti concernenti le attività di cui all’art.
19 e designare esperti della commissione incaricata di effettuare gli
accertamenti sopraluogo per gli insediamenti industriali e gli impianti
di tipo complesso e a tecnologia avanzata di cui all’art. 14. Il
comitato è composto dai seguenti membri:
- un ispettore regionale o interregionale competente per territorio con
funzione di presidente;
- tre funzionari tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco della
regione, di cui almeno due con funzioni di comandante
- un ispettore del lavoro designato dall’ispettorato regionale del
lavoro
- un rappresentante dell’ordine degli ingegneri della provincia
in cui ha sede l’ispettorato regionale o interregionale.
Per l’esame delle questioni
connesse a competenze delle regioni, può essere chiamato a far
parte del comitato un esperto tecnico designato dalla regione. In aggiunta
a ciascun componente titolare del comitato è nominato anche un
membro supplente.
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